Lo STATUTO di Ore undici onlus


Titolo I
Disposizioni generali

Art. 1 Denominazione e sede
E' costituita l'associazione denominata Ore undici ONLUS, con sede nel Comune di Roma Via Ottaviano n° 105.
La denominazione nonché ogni segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico prevede obbligatoriamente l'uso della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo ONLUS.

Art. 2 Statuto e regolamento
L' associazione Ore undici ONLUS è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali, e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Il regolamento interno, da emanarsi a cura del Consiglio direttivo, disciplina, in armonia col presente statuto, gli aspetti ulteriori relativi all'organizzazione ed all'attività dell'ente.

Art. 3 Modifiche dello statuto
Il presente statuto è modificato con deliberazione dell'Assemblea, da adottarsi a maggioranza dei due terzi dei componenti.

Art. 4 Finalità dell'associazione
L'associazione Ore undici ONLUS persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo della beneficienza, della formazione, dell'assistenza sociale e socio-sanitaria nei confronti di soggetti in condizioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale, familiare.

Si occupa di iniziative, in Italia e all'estero, volte a garantire la soddisfazione delle esigenze primarie, all'accoglienza, all'educazione, allo sviluppo psicofisico e affettivo, all'istruzione, all'inserimento sociale e lavorativo di persone in condizioni di svantaggio. In particolare cura progetti di adozione a distanza, di case-famiglia e altri progetti a ciò finalizzati.

Le attività dell'associazione sono orientate a promuovere i valori della dignità dell'uomo, dell'integrazione della sua dimensione umana e spirituale, della solidarietà e fratellanza, della equità e giustizia sociale, del rispetto e della cura dell'ambiente naturale e civico.

Le altre aree di intervento dell'associazione sono:

organizzazione di iniziative culturali (convegni, incontri, comunicazione a mezzo stampa, audiovisivi e internet) finalizzate ad approfondire ed integrare i contributi delle scienze umane e della spiritualità in un'ottica interconfessionale per la crescita e la diffusione dei valori di riferimento dell'associazione;
attivazione di servizi di consulenza psicologica e di assistenza sociale e socio-sanitaria per persone in condizioni di svantaggio, in Italia e all'estero;
promozione di cooperative di solidarietà sociale e di produzione e lavoro integrate per l'inserimento lavorativo e sociale e realizzazione di interventi di orientamento al lavoro e di formazione per persone svantaggiate;
organizzazione di incontri, manifestazioni, feste, concerti, lotterie, ecc. tendenti a sensibilizzare enti, istituzioni e singole persone e a raccogliere fondi per finanziare le iniziative ed i progetti di solidarietà dell'associazione.

L'associazione Ore undici ONLUS è un'organizzazione a carattere volontario, apolitico e aconfessionale. L'associazione opera per il perseguimento delle indicate finalità su tutto il territorio nazionale e internazionale, attraverso delle sedi locali.

E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle indicate, fatta eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, accessorie e integrative e comunque in via non prevalente.

L'associazione potrà compiere inoltre tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, come attività comunque non prevalente e per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale.


Titolo II
Soci

Art. 5 Ammissione
L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
Sono soci dell'associazione tutte le persone fisiche o giuridiche (a mezzo dei rappresentanti legali) che condividono le finalità dell'organizzazione e si impegnano per realizzarle. Vengono individuate le figure di Socio Fondatore, Socio Ordinario e Socio Onorario. La divisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli aderenti in merito ai loro diritti nei confronti dell'associazione. L'ammissione viene deliberata, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente, dal Consiglio direttivo che fissa annualmente la quota associativa.

Art. 6 Diritti
L'adesione all'associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
I soci hanno il diritto di eleggere gli organi dell'associazione e di approvare, annualmente, il rendiconto. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi o dallo statuto. I soci hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'associazione, secondo modalità e limiti stabiliti nel regolamento interno.

Art. 7 Doveri
Il comportamento verso gli altri soci dell'associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede.

Art. 8 Esclusione
Il socio che contravvenga palesemente con comportamenti contrari allo spirito dell'associazione può essere escluso con deliberazione del Consiglio direttivo, previa richiesta di comunicazione scritta contenente eventuali giustificazioni, da inviarsi al domicilio indicato dal socio all'atto dell'iscrizione almeno trenta giorni prima della delibera di esclusione.


Titolo III
Organi

Art. 9 Indicazione
Sono organi dell'associazione:
1) l'Assemblea;
2) il Consiglio direttivo;
3) il Presidente;
4) il collegio sindacale.

Art. 10 Composizione dell'Assemblea
L'Assemblea è composta da tutti i soci dell'associazione.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione.

Art. 11 Convocazione
L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Il Presidente convoca l'Assemblea con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, da affiggersi presso tutte le sedi dell'associazione almeno venti giorni prima rispetto alla data di convocazione dell'Assemblea. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto. L'Assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.

Art. 12 Validità dell'Assemblea
L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei soci - ogni quota associativa vale un voto - in proprio o a mezzo delega da conferirsi esclusivamente ad altri soci. Ogni socio non può avere più di due deleghe. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega nei limiti indicati al primo comma.

Art. 13 Votazioni
L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Le delibere di modifica dello statuto sono valide se ottengono il voto favorevole dei due terzi dei componenti l'Assemblea.

Art. 14 Verbalizzazione
Le deliberazioni Assembleari sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente. Il verbale può essere consultato da tutti i soci che hanno il diritto trarne copia.

Art. 15 Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo è composto da tre membri eletti dall'Assemblea dei soci tra i propri componenti. Il consiglio si riunisce validamente con la presenza di almeno due dei tre consiglieri. Il consiglio è convocato con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri, a cura del Presidente, almeno cinque giorni prima della data di convocazione.

Art. 16 Presidente del Consiglio direttivo
Il Presidente dell'associazione è anche il Presidente del Consiglio direttivo.

Art. 17 Durata e funzioni
Il Consiglio direttivo dura in carica per il periodo di tre anni; esso può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza di due terzi. Il consiglio svolge tutte le attività esecutive dell'associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'Assemblea. Le deliberazioni del consiglio sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 18 Il Presidente
Il Presidente dura in carica tre anni. L'Assemblea, con il voto favorevole della metà più uno dei soci, può revocare il Presidente. Il Presidente è eletto dall'Assemblea, tra i soci a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti costituisce preferenza la qualifica di socio fondatore prima, l'anzianità poi. Il Presidente può individuare tra i membri del Consiglio direttivo un vicePresidente che, in caso di sua assenza o impedimento, ricopre le sue funzioni con pari diritti e doveri.

Art. 19 Funzioni
Il Presidente rappresenta l'associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa. Il Presidente presiede l'Assemblea ed il Consiglio direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori. Chiamerà di volta in volta uno dei soci a fungere da segretario verbalizzante previo consenso della maggioranza dei soci. Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea curandone la custodia presso i locali dell'associazione.

Art. 20 Il Collegio Sindacale
Il collegio sindacale, ove nominato, è composto da uno a tre membri eletti dall'Assemblea dei soci. Il Presidente del collegio sindacale deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili. I sindaci possono essere soci o non soci. Il collegio si riunisce almeno due volte all'anno e ha il compito di vigilare sul corretto svolgimento dell'attività dell'associazione, sul rispetto della normativa vigente ed in modo particolare sul rispetto dello statuto e degli scopi sociali. Annualmente il collegio redigerà una relazione che verrà posta all'attenzione dei soci congiuntamente al resoconto economico e finanziario.


Titolo IV
Risorse economiche

Art. 21 I beni
I beni dell'associazione sono mobili, immobili, e mobili registrati. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati. Tutti i beni appartenenti all'associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'associazione e consultabile da tutti i soci.

Art. 22 Contributi
I contributi dei soci sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale, il cui importo viene stabilito annualmente dal Consiglio direttivo. Le quote sono intrasmissibili anche in mortis causa.

Art. 23 Erogazioni, donazioni e lasciti
Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'ente. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio direttivo in armonia con le finalità statutarie dell'ente. Il Presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici. Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula. E' comunque vietata la distribuzione anche indiretta di utili, avanzi, fondi o riserve durante la vita dell'associazione, a meno che essa non sia imposta per legge o effettuata a favore di altre ONLUS che fanno parte per legge, statuto o regolamento della medesima ed unitaria struttura. E' fatto obbligo di impiegare utili e avanzi per la realizzazione delle attività istituzionali dell'ente e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 24 Devoluzione dei beni
In caso di scioglimento o cessazione dell'attività dell'associazione i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altra organizzazione ONLUS con finalità analoghe, sentito l'organismo di controllo di cui alla legge 662/96.

Titolo V
Il rendiconto

Art. 25 Rendiconto consuntivo
Il rendiconto consuntivo dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il rendiconto consuntivo è elaborato dal Consiglio direttivo e depositato presso le sedi dell'associazione almeno trenta giorni prima dell'Assemblea che dovrà approvarlo. Il rendiconto consuntivo è approvato dall'Assemblea con la maggioranza di metà più uno dei presenti, entro il 30 aprile di ogni anno.


Titolo VI
Dipendenti e collaboratori

Art. 26 Dipendenti
L'associazione può assumere dipendenti nei limiti di ragionevole utilizzo. L'assunzione viene deliberata dal Consiglio direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari. I dipendenti sono, ai sensi di legge, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 27 Collaboratori
L'associazione può avvalersi dell'opera dei collaboratori coordinati e continuativi, di prestatori di lavoro occasionale nei limiti di ragionevole utilizzo stabilito di volta in volta dal Consiglio direttivo. Il contratto di collaborazione deve essere approvato dal Consiglio direttivo che autorizza il Presidente a firmarlo.


Titolo VII
Responsabilità

Art. 28 Responsabilità di assicurazione
I locali dell'associazione dove si svolge l'attività associativa saranno coperti da una assicurazione per la responsabilità civile verso terzi. L'associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o dei contratti stipulati. L'associazione, previa delibera del Consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.


Titolo VIII
Disposizioni transitorie e finali

Art. 29 Disposizioni finali
Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

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