Carta dei principi per l'adozione a distanza

Premessa

Si è consolidata ed è in continua espansione una nuova forma di solidarietà che è definita in diversi modi: adozione a distanza, affido a distanza, adozione scolastica a distanza, sostegno a distanza, tutela, padrinato, madrinato, borsa di studio, sponsorizzazione... Pur essendo ogni organizzazione libera di utilizzare la denominazione ritenuta idonea, il termine scelto convenzionalmente in questa sede è sostegno a distanza.

Il sostegno a distanza è un atto di solidarietà che consiste nell'impegno morale a inviare, tramite referenti responsabili, un contributo economico stabile e continuativo, del cui uso il donatore riceve riscontro, rivolto a minori, adulti, famiglie, comunità ben identificate, in condizioni di necessità e in ogni parte del mondo, per offrire la possibilità di migliorare le proprie condizioni di vita nell'ambiente sociale e culturale in cui vivono.

La consapevolezza che in questo settore operano tanti e diversi soggetti di varia estrazione e portata culturale e sociale, costituiti in differenti forme organizzative e istituzionali (gruppi amicali informali - parrocchiali - privati, congregazioni o istituti ecclesiali, associazioni, organizzazioni non governative, comitati, coordinamenti, fondazioni...) e la necessità di tutelare i diritti dei bambini e delle comunità sostenute e di garantire i diritti delle persone alla trasparenza e al buon uso del loro dono hanno portato numerosi enti e associazioni a incontrarsi e a confrontarsi su alcuni principi cardine a cui rifarsi unanimemente.

Nasce così la Carta dei Principi per il Sostegno a Distanza.

Le organizzazioni che la sottoscrivono operando nel rispetto delle norme dello Stato italiano e dei principi contenuti nei seguenti documenti (1):
- Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, 1948
- Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia, 1989
- Convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, 1973, 1999
- Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'eliminazione della violenza contro le donne, 1993
- Legge italiana contro la prostituzione minorile, 1998

si impegnano a:

1- promuovere il sostegno a distanza quale gesto di libera e solidale condivisione con chi è nel bisogno.

2 - Sviluppare l'informazione e la formazione interculturale. Le organizzazioni, con un'azione concreta di politica sociale, danno voce a minori, adulti, famiglie e comunità costretti a vivere in situazioni difficili e, nell'avvicinare culture e società diverse, ne promuovono l'interscambio e il rispetto reciproco, valorizzando la persona nella sua dignità dentro ogni contesto e cultura.

3 - Caratterizzare questo gesto solidale rispetto alle altre forme di solidarietà basate sulla raccolta fondi occasionale o per emergenze. Le organizzazioni metteranno in evidenza nei loro progetti la continuità dell'impegno del sostegno a distanza che acquista un duplice valore: educa il sostenitore alla consapevolezza dei disagi e della povertà in cui versano milioni di persone e garantisce al contempo un finanziamento stabile per l'attuazione del progetto.

4 - Rendere consapevole il sostenitore dell'importanza del suo aiuto economico costante nel tempo, anche se il sostenitore può recedere dall'impegno preso; in questo caso, le organizzazioni si impegnano a ricercare in tempi brevi chi lo sostituisca e, nel frattempo, a utilizzare tutti i propri strumenti per garantire il proseguimento dei progetto.

5 - Mettere a disposizione il bilancio o il rendiconto annuale presso la propria sede e renderlo pubblico secondo le norme previste. Ciascuna organizzazione si rifà alle normative vigenti in merito alla propria configurazione giuridica: al proprio Statuto, alle leggi relative all'Albo regionale del volontariato, alle disposizioni in merito agli enti del Terzo Settore "non profit " ONLUS e alle ONG, alla Carta della Donazione e alle normative proprie per gli enti ecclesiastici.

6 - Comunicare al sostenitore l'effettiva somma destinata al beneficiario dell'adozione a distanza e quella trattenuta dall'organizzazione per le spese di gestione, come garanzia sul corretto utilizzo dei fondi e informazione sulle modalità di intervento.

7 - Valutare con accortezza le richieste di aiuto ricevute e avviare un progetto solo là dove esista l'esplicito consenso della comunità interessata. Le organizzazioni garantiranno che i loro operatori o delegati agiscano con il consenso della popolazione locale.

8 - Agire in modo che il sostegno a distanza sia strumento di promozione all'autosviluppo del beneficiario, della sua famiglia laddove esista e della sua comunità. Per evitare che questo aiuto economico diventi una forma di assistenzialismo, nei paesi in cui interverranno, le organizzazioni coinvolgeranno le comunità nella realizzazione e nella gestione dei progetti con un accompagnamento stabile alle persone, complementare e non sostitutivo.

9 - Verificare con attenzione l'affidabilità di eventuali partner esteri e adoperarsi per garantire il buon esito del progetto anche in caso di loro inadempienze. Le organizzazioni si impegnano a comunicare al sostenitore da chi è curata in loco la realizzazione del progetto e a valutare l'affidabilità e l'efficienza dei referenti locali o dei propri collaboratori impegnati nell'attuazione degli interventi di sostegno.

10 - Confrontarsi con le altre organizzazioni che operano con le stesse finalità nel perseguimento degli obiettivi di solidarietà e pace, rispettandone le diversità. Le organizzazioni si rendono disponibili a forme di collaborazione tra loro, soprattutto nelle medesime aree geografiche e negli stessi settori di intervento.

11 - Rispettare la carta dei principi per l'adozione a distanza. Le organizzazioni valuteranno l'opportunità di accettare la collaborazione e i finanziamenti di enti e istituzioni pubblici o privati secondo i principi richiamati in questa Carta.

( 1 ) -Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 1 0 dicembre 1948;
- Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata dall' Italia con la legge del 27/05/91 n. 176. In modo particolare si fa riferimento all'art.3: "in tutte le azioni riguardanti i bambini, se avviate da istituzioni di assistenza sociale, pubbliche o private, tribunali, autorità amministrative o corpi legislativi, i maggiori interessi del bambino devono essere oggetto di primaria considerazione";
- Convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del lavoro che stabiliscono:
la n. 138 dei 1973 l'età lavorativa minima ( non inferiore ai 15 anni ) e la n. 182 del 1999 ( in fase di ratifica da parte dell'Italia ) le linee guida per la prevenzione e l'eliminazione delle peggiori forme di lavoro minorile;
- Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'eliminazione della violenza contro le donne del 1993 in cui si denunciano le pratiche tradizionali e moderne che sfruttano le donne e le bambine per scopi sessuali e di altro genere;
- Legge italiana contro la prostituzione minorile dei 3 agosto 1998 n.269: norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, dei turismo sessuale in danno di minori, quali forme di riduzione in schiavitù.

Torna a inizio pagina

Torna al sommario